Art. 19
19 / 28Limiti massimi di residui
In vigore dal 11 giu 1995
1. In relazione ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all', lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283, il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta quelli definiti in sede comunitaria e, in mancanza, li stabilisce in via provvisoria, sentita la Commissione di cui all' e tenuto conto degli eventuali orientamenti comunitari relativi alla presenza simultanea di residui di più sostanze attive nello stesso alimentò informandone la Commissione europea.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;194#art-19