Art. 14
14 / 28Riservatezza dei dati
In vigore dal 11 giu 1995
1. Fatte salve le disposizioni concernenti la libertà di accesso alle informazioni sull'ambiente, sono considerate riservate, su domanda del richiedente e previa accettazione da parte del Ministero della sanità delle motivazioni addotte, le informazioni riguardanti segreti industriali o commerciali fornite dai richiedenti l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I o l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario.
2. La riservatezza non si applica:
a) alla denominazione ed al contenuto di ogni sostanza attiva;
b) alla denominazione del prodotto fitosanitario;
c) alla denominazione di altre sostanze pericolose ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modifiche;
d) ai dati fisico-chimici della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario;
e) i mezzi eventualmente utilizzati per rendere innocuo il prodotto fitosanitario o la sostanza attiva in esso contenuta;
f) alla sintesi dei risultati delle prove per accertare l'efficacia e l'innocuità nei confronti dell'uomo, degli animali, delle piante e dell'ambiente.;
g) alle modalità e alle precauzioni raccomandate per ridurre i rischi durante la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto e i rischi di incendio o di altra natura;
h) ai metodi di analisi di cui all', comma 1, lettere c) e d), e all', comma 2, lettera a);
i) alle modalità di eliminazione del prodotto fitosanitario e del suo imballaggio;
l) alle misure di decontaminazione da adottare in caso di perdita o fuga accidentali;
m) alle misure di pronto soccorso e alle cure sanitarie da praticare alle persone in caso di infortunio.
3. Il richiedente, qualora riveli informazioni precedentemente con- siderate riservate, è tenuto ad informarne il Ministero della sanità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;194#art-14