Art. 14 · Riservatezza dei dati

Art. 14

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Riservatezza dei dati

In vigore dal 11 giu 1995
1. Fatte salve le disposizioni concernenti la libertà di accesso alle informazioni sull'ambiente, sono considerate riservate, su domanda del richiedente e previa accettazione da parte del Ministero della sanità delle motivazioni addotte, le informazioni riguardanti segreti industriali o commerciali fornite dai richiedenti l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I o l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario. 2. La riservatezza non si applica: a) alla denominazione ed al contenuto di ogni sostanza attiva; b) alla denominazione del prodotto fitosanitario; c) alla denominazione di altre sostanze pericolose ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modifiche; d) ai dati fisico-chimici della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario; e) i mezzi eventualmente utilizzati per rendere innocuo il prodotto fitosanitario o la sostanza attiva in esso contenuta; f) alla sintesi dei risultati delle prove per accertare l'efficacia e l'innocuità nei confronti dell'uomo, degli animali, delle piante e dell'ambiente.; g) alle modalità e alle precauzioni raccomandate per ridurre i rischi durante la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto e i rischi di incendio o di altra natura; h) ai metodi di analisi di cui all', comma 1, lettere c) e d), e all', comma 2, lettera a); i) alle modalità di eliminazione del prodotto fitosanitario e del suo imballaggio; l) alle misure di decontaminazione da adottare in caso di perdita o fuga accidentali; m) alle misure di pronto soccorso e alle cure sanitarie da praticare alle persone in caso di infortunio. 3. Il richiedente, qualora riveli informazioni precedentemente con- siderate riservate, è tenuto ad informarne il Ministero della sanità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;194#art-14