Art. 68 · Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative.
Titolo II

Art. 68

Abrogato68 / 160

Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative.

In vigore dal 1 gen 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175#art-68