Art. 3 · Condizioni specifiche di assicurazione per circostanze particolari del rischio
Titolo I

Art. 3

Abrogato3 / 160

Condizioni specifiche di assicurazione per circostanze particolari del rischio

In vigore dal 1 gen 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175#art-3