Art. 105 · Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni
Titolo IV

Art. 105

Abrogato122 / 160

Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni

In vigore dal 1 gen 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175#art-105