Art. 92 · Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni
Titolo IV

Art. 92

Abrogato109 / 147

Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni

In vigore dal 1 gen 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174#art-92