Art. 9 · Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
Titolo II

Art. 9

Abrogato9 / 147

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

In vigore dal 1 gen 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174#art-9