Art. 57 · Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative
Titolo II

Art. 57

Abrogato57 / 147

Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative

In vigore dal 1 gen 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174#art-57