Art. 36 · Quota di garanzia
Titolo II

Art. 36

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Quota di garanzia

In vigore dal 13 mar 2007
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Note all'articolo

  • Il Provvedimento 13 febbraio 2007, (in G.U. 26/02/2007, n. 47), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le imprese di assicurazione, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, adeguano gli importi relativi alla determinazione della quota di garanzia e del margine di solvibilita' come di seguito indicato: l'importo minimo della quota di garanzia fissato dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 in euro 3.000.000 e' aumentato a euro 3.200.000;".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174#art-36