Art. 4 · Raccolta e trasmissione dati

Art. 4

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Raccolta e trasmissione dati

In vigore dal 5 mag 1995
1. Le autorità competenti trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità una relazione sulle attività svolte per il controllo del rispetto dei limiti di cui all' specificando, per il limite relativo all'inquinamento atmosferico, il metodo adottato. 2. Il Ministero dell'ambiente predispone una relazione di sintesi dei dati di cui al comma 1 e la trasmette alla Commissione dell'Unione europea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 marzo 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente AGNELLI, Ministro degli affari esteri MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia GUZZANTI, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;114#art-4