Art. 116 · Completamento degli inventari e ricostruzione dello stato patrimoniale
Capo IXSez. II

Art. 116

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Completamento degli inventari e ricostruzione dello stato patrimoniale

In vigore dal 28 dic 1995
1. Gli enti locali provvedono al completamento degli inventari ed alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il 31 dicembre del 1995, con esclusione dei beni mobili non registrati per i quali il termine è fissato al 31 dicembre 1996.

Note all'articolo

  • Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) che " il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per il completamento degli inventari e la ricostruzione degli stati patrimoniali, e' prorogato al 31 maggio 1996."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-02-25;77#art-116