Capo I
Art. 6
6 / 29Riposo domenicale e settimanale
In vigore dal 26 apr 1995
1. L' della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è sostituito dal seguente:
" (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758#art-6