Capo I
Art. 5
5 / 29Orario di lavoro nelle aziende agricole
In vigore dal 26 apr 1995
1. L' del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, è così modificato:
a) nel primo comma la parola: "contravvenzioni" è sostituita dalla seguente: "violazioni";
b) il quarto comma è abrogato.
2. L' del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, è sostituito dal seguente:
" - 1. I datori di lavoro o i loro rappresentanti sono puniti, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
3. Per le violazioni di cui all', comma 1, secondo periodo, del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758#art-5