Art. 25 · Norme di coordinamento e transitorie
Capo II

Art. 25

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Norme di coordinamento e transitorie

In vigore dal 26 apr 1995
1. Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione. 2. Le norme di questo capo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. ---------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 21/02/1995, n. 43 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758#art-25