Art. 12 · Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi
Capo I

Art. 12

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Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi

In vigore dal 26 apr 1995
1. L' della legge 3 maggio 1955, n. 370, è sostituito dal seguente: ". - 1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.". 2. Per le violazioni di cui all' della legge 3 maggio 1955, n. 370, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758#art-12