Art. 11 · Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza
Capo I

Art. 11

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Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza

In vigore dal 26 apr 1995
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è sostituito dal seguente: " - 1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi. 2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758#art-11