Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 31 dic 1994
1. Le disposizioni del presente decreto relative al diritto di noleggio e al diritto di prestito, nonché al potere di autorizzare a noleggiare o a dare in prestito, non si applicano ad altre forme di cessione di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento ai fini della loro proiezione in pubblico, radiodiffusione, messa a disposizione a scopo di consultazione sul posto o alla cessione di opere o di esemplari di opere a fini di esposizione; il prestito non comprende la messa a disposizione tra istituzioni aperte al pubblico. Tali utilizzazioni restano disciplinate dalle disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto applicabili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-11-16;685#art-21