Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 31 dic 1994
1. Gli della legge 29 luglio 1981, n. 406, la legge 20 luglio 1985, n. 400, e l' del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, sono abrogati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-11-16;685#art-20