Art. 16

Art. 16

16 / 22
In vigore dal 31 dic 1994
1. L'art. 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: "Art. 85. - 1. I diritti di cui al presente capo durano venti anni a partire dalla fine dell'anno solare in cui hanno avuto luogo l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-11-16;685#art-16