Art. 11
11 / 22In vigore dal 31 dic 1994
1. Il capo II del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Capo II
DIRITTI RELATIVI ALL'EMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA
Art. 79. - 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi, dei produttori di opere cinematograficheo audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni: questo potere non si esaurisce nell'ambito territoriale dell'Unione europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione 'radio-diffusionè ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.
4. L'espressione 'su filo o via eterè include le emissioni via cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di venti anni dalla fine dell'anno solare in cui è stata effettuata la prima diffusione di una emissione.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-11-16;685#art-11