Art. 3
3 / 5Lavoratori a domicilio
In vigore dal 5 ott 1994
1. L'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. Il committente lavoro a domicilio il quale contravviene alla disposizione di cui all', primo comma, è punito con l'arresto fino a sei mesi.
2. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all', primo e terzo comma, è punito con la sanzione amministrativa di lire cinque milioni.
3. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10, primo comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all', secondo comma, 3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
5. Per le violazioni alla disposizione di cui all', quarto comma, si applicano al committente lavoro a domicilio ed agli intermediari le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di collocamento, intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. Le medesime sanzioni si applicano al committente lavoro a domicilio per le violazioni alla disposizione di cui all', terzo comma.
6. Nel caso previsto dall', primo e terzo comma, l'ordinanza di ingiunzione è comunicata alla commissione per il controllo del lavoro a domicilio affinché provveda senza ritardo all'iscrizione d'ufficio prevista dall', secondo comma.
7. Restano salve, in ogni caso, le sanzioni e le penalità comminate per le infrazioni alle norme in materia di assicurazioni sociali, di collocamento, di tutela delle lavoratrici madri e, in quanto applicabili, di tutela del lavoratore.
8. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.".
2. Per le violazioni di cui agli , primo e terzo comma, 8, primo comma, e 10, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, sanzionate ai sensi dell'art. 13 della medesima legge, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-09-09;566#art-3