Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 5 ago 1994
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 luglio 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri BIONDI, Ministro di grazia e giustizia MARONI, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: BIONDI
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480#art-15