Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 5 ago 1994
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 662, 665, 667 e 706 del codice penale; b) gli articoli 66, 70, 73, 130 e 213 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; c) gli articoli 126, 127, 128, 129, 132, 138 e 248 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; d) il terzo comma dell'art. 38 della legge 24 novembre 1981, n. 689; e) il decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50.
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