Art. 6 · Consiglio direttivo

Art. 6

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Consiglio direttivo

In vigore dal 3 set 1994
1. Il consiglio direttivo è composto da: a) il presidente dell'INFM; b) i direttori delle strutture scientifiche operative; c) due componenti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia; d) due rappresentanti eletti dal personale ricercatore e tecnico dipendente o afferente all'INFM. 2. Il consiglio direttivo delibera sulle attività di ricerca, sul funzionamento dell'Istituto e sui regolamenti concernenti gli organi, il personale e la gestione amministrativa e contabile. Esso delibera altresì sui bilanci, sui contratti e sulle convenzioni. 3. Il consiglio direttivo può delegare parte dei propri compiti alla giunta esecutiva.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;506#art-6