Art. 11 · Autonomia finanziaria

Art. 11

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Autonomia finanziaria

In vigore dal 3 set 1994
1. I contributi dello Stato per il funzionamento dell'INFM sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono trasferiti all'INFM senza vincolo di destinazione. 2. L'INFM può ricorrere a forme autonome di finanziamento quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni. L'autonomia finanziaria e contabile dell'INFM si esercita nei limiti stabiliti dall', comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;506#art-11