Art. 8
8 / 8Disposizioni finali
In vigore dal 15 giu 1996
1. I presidenti dei comitati amministratori delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono eletti dai comitati stessi tra i propri membri.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni volte a ridefinire l'articolazione e l'assetto degli organi territoriali dell'INPS e dell'lNAIL, continuano ad operare, secondo le disposizioni vigenti, i comitati regionali e provinciali INPS ed i comitati consultivi provinciali INAIL.
3. Al consiglio di amministrazione dell'INAIL, in aggiunta ai compiti di cui all', è attribuita anche la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi attribuiti alla commissione di cui all'art. 39, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che è soppressa.
4. Le disposizioni previste dal presente articolo devono perseguire l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali e devono essere adottate con le modalità previste dall', comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MASTELLA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DINI, Ministro del tesoro
URBANI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;479#art-8