Art. 8 · Disposizioni finali

Art. 8

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Disposizioni finali

In vigore dal 15 giu 1996
1. I presidenti dei comitati amministratori delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono eletti dai comitati stessi tra i propri membri. 2. Fino all'emanazione delle disposizioni volte a ridefinire l'articolazione e l'assetto degli organi territoriali dell'INPS e dell'lNAIL, continuano ad operare, secondo le disposizioni vigenti, i comitati regionali e provinciali INPS ed i comitati consultivi provinciali INAIL. 3. Al consiglio di amministrazione dell'INAIL, in aggiunta ai compiti di cui all', è attribuita anche la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi attribuiti alla commissione di cui all'art. 39, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che è soppressa. 4. Le disposizioni previste dal presente articolo devono perseguire l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali e devono essere adottate con le modalità previste dall', comma 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MASTELLA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale DINI, Ministro del tesoro URBANI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: BIONDI

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;479#art-8