Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 giu 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva del Consiglio 89/594/CEE del 30 ottobre 1989 che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché le direttive 75/363/CEE, 78/1027/CEE e 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica; Vista la direttiva del Consiglio 89/595/CEE del 10 ottobre 1989 che modifica la direttiva 77/452/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 77/453/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale; Vista la direttiva del Consiglio 90/658/CEE del 4 dicembre 1990 che prevede adeguamenti, a seguito dell'unificazione tedesca, di talune direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi; Ritenuta l'opportunità di dare attuazione alla predetta direttiva, essendo scaduto il relativo termine; Tenuto conto della direttiva del Consiglio 93/16/CEE del 5 aprile 1993 intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; Visti gli della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernenti delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive 89/594/CEE, 89/595/CEE e 90/658/CEE; Visto l', comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine di delega; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali, della sanità, di concerto con i Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. Alla legge 22 maggio 1978, n. 217, come modificata dalla legge 27 gennaio 1986, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: a) nel primo comma dell' è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni all'Ordine dei medici competente per la iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato."; b) nel primo comma dell'art. 15: 1) nell'alinea, le parole da: "ultimata" a: "stessa, e" sono soppresse; 2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: " c) la formazione deve essere stata iniziata anteriormente al 1 gennaio 1981 per la Grecia, al 1 gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo e al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri."; c) dopo l'art. 15 sono inseriti i seguenti: "Art. 15-bis. - 1. I diplomi, certificati ed altri titoli di medico o di medico specialista che non corrispondono alle denominazioni che figurano, per lo Stato membro che li ha rilasciati, negli allegati A, B e C, sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato delle autorità competenti in cui è attestato che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura nei predetti allegati. Art. 15-ter. - 1. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, vengono assimilati a quelli che le soddisfano se: a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990; b) danno diritto all'esercizio dell'attività di medico in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rlasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati; c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di medico per un periodo di almento tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato. 2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria vengono assimilati a quelli che le soddisfano se: a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992; b) permettono l'esercizio, a titolo di specialista, dell'attività di cui trattasi in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati negli allegati; c) sono corredati di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti tedesche, attestante l'esercizio, in qualità di medico specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio delle differenze tra la durata minima di formazione prevista dalla normativa comunitaria e quella acquisita nel territorio tedesco.". 2. Gli allegati A, B, C e D sostituiscono rispettivamente gli allegati A, B, C e D alla legge 22 maggio 1978, n. 217; ad essi è aggiunto, come allegato E, l'allegato E al presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è stato operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;353#art-1