Art. 9
9 / 11Violazione di obblighi incombenti ai sindaci
In vigore dal 10 giu 1994
Il secondo comma dell'art. 2632 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli articoli 2357, quarto comma, 2359-ter, secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;315#art-9