Art. 4 · Condizioni per la cessazione delle offerte

Art. 4

Abrogato4 / 10

Condizioni per la cessazione delle offerte

In vigore dal 16 set 2003
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;289#art-4