Art. 3 · Strade statali

Art. 3

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Strade statali

In vigore dal 15 giu 1994
1. Le strade statali n. 406, 505, 506 e 507 sono trasferite alla regione. 2. I provvedimenti statali di declassificazione, nonché l'atto regionale di nuova classificazione o di diversa destinazione previsti dall', comma 3, lettera b), della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono emanati entro il 31 dicembre 1994. Restano a carico dello Stato gli oneri inerenti ai lavori per il ripristino delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi in Valle d'Aosta nell'autunno 1993. 3. D'intesa tra lo Stato e la regione saranno determinati i modi e la misura del concorso statale al finanziamento delle opere necessarie per realizzare gli svincoli per le strade trasferite ai sensi dell', comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e la strada statale n. 26.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-22;320#art-3