Titolo IV
Art. 97
480 / 679Finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento scolastico
In vigore dal 3 giu 1994
1. Per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento concernenti scuole statali di ogni ordine e grado si osservano le disposizioni della legge 23 dicembre 1991, n. 430 nei limti dei relativi stanziamenti e con le modalità ivi stabilite.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-97