Titolo IV
Art. 95
478 / 679Uso delle sedi e delle attrezzature scolastiche nei rapporti tra scuola e regioni
In vigore dal 3 giu 1994
1. Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dai commi 4 e 5, dell'.
2. Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-95