Art. 88 · Aree per l'edilizia scolastica
Titolo IV

Art. 88

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Aree per l'edilizia scolastica

In vigore dal 3 giu 1994
1. Per l'individuazione di aree da destinare all'edilizia scolastica, non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, si applicano le disposizioni di cui all' della legge 5 agosto 1975, n. 412. 2. In ogni caso vanno osservate le norme tecniche relative alla edilizia scolastica e agli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica stabiliti con il decreto di cui al comma 6 dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-88