Art. 85 · Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica
Titolo IV

Art. 85

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Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica

In vigore dal 3 giu 1994
1. Il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione materna, elementare e media. 2. La provincia esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione secondaria superiore e alla formazione professionale. 3. La materia dell'edilizia scolastica nella scuola elementare e media comprende altresì gli oneri per l'arredamento e per le attrezzature. 4. Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-85