Art. 83 · Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia di edilizia scolastica
Titolo IV

Art. 83

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Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia di edilizia scolastica

In vigore dal 3 giu 1994
1. Le funzioni amministrative in materia di lavori pubblici concernenti le opere di edilizia scolastica sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle regioni a statuto ordinario. 2. Tra le opere di edilizia scolastica di cui al comma 1 sono comprese quelle relative ai licei artistici e agli istituti d' arte.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-83