Art. 63 · Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti; dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza; degli istituti superiori per le industrie artistiche.
Capo II

Art. 63

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Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti; dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza; degli istituti superiori per le industrie artistiche.

In vigore dal 3 giu 1994
1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti, l' accademia nazionale d'arte drammatica e l'accademia nazionale di danza e gli istituti superiori per le industrie artistiche sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Con le stesse modalità possono essere istituite in comuni diversi da quelli in cui ha sede l'istituto, sezioni staccate con uno o più corsi, e, per i conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore. Per gli istituti superiori per le industrie artistiche si provvede in conformità a quanto previsto dall'. 2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato; determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l'istituto; fissa la tabella concernente i posti di ruolo del personale direttivo e docente e gli insegnamenti da conferire per incarico nonché i posti di ruolo direttivo amministrativo e del restante personale amministrativo, tecnico e ausiliario. 3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro le scuole di musica esistenti presso gli Istituti per ciechi "I. Cavazza" di Bologna, "D. Martuscelli" di Napoli, "S. Alessio" di Roma, "Istituto per ciechi" di Milano, "Configliachi" di Padova possono essere trasformate in sezioni di conservatori, anche se abbiano sede nello stesso Comune. Il decreto istitutivo fissa le modalità di funzionamento di tali sezioni speciali, nonché le norme concernenti il numero dei corsi e l'inquadramento in ruolo del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario. La ripartizione fra i singoli Istituti dei posti e degli insegnamenti relativi alle predette sezioni è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-63