Art. 624 · Organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica
Titolo II

Art. 624

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Organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica

In vigore dal 3 giu 1994
1. Salvo quanto previsto dagli e seguenti nell'amministrazioneperiferica operano i seguenti organi collegiali: A - presso gli uffici scolastici regionali: 1 - la Commissione sindacale di cui all'; 2 - per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia è assistito da una commissione da lui nominata e composta: a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi delegati; b) da due presidi, di cui uno di scuola media, un direttore didattico e tre docenti, di cui uno della scuola elementare, uno della scuola media e uno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore di lingua slovena preposti dal personale docente e direttivo delle rispettive scuole; c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal consiglio provinciale di Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato. La Commissione è altresì competente in materia di formazione degli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena ai sensi dell'. B - Presso i provveditorati agli studi: 1) il Consiglio scolastico provinciale di cui all'; 2) il Consiglio di amministrazione provinciale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui all'; 3) la Commissione di disciplina provinciale del predetto personale di cui all'; 4) la Commissione delle graduatorie per gli incarichi di presidenza di cui all', comma 2; 5) le Commissioni per i ricorsi in materia di supplenze di insegnamento di cui all'; 6) la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze del personale amministrativo tecnico e ausiliario, di cui all'; 7) la Commissione sindacale di cui all'; 8) la Commissione per il parere in materia di conti consuntivi delle scuole di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-624