Parte Quarta
Art. 614
668 / 679Provveditorato agli studi
In vigore dal 6 feb 2008
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347.
4. L'Amministrazione provinciale è tenuta a fornire i locali per il provveditorato agli studi e a provvedere all'arredamento e alla manutenzione dei medesimi.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347 ha disposto (con l'art. 9,comma 1) che "gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del medesimo testo unico si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione".
- Il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione."
- Il D.P.R. 21 dicembre 2007, n.260 ha disposto ( con l'art. 10,comma 1) che "Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-614