Parte Quarta
Art. 606
660 / 679Attribuzioni dell'Amministrazione centrale
In vigore dal 21 nov 1994
1. Nell'ambito delle competenze di cui all', spetta all'amministrazione centrale:
a) coordinare l'attività delle scuole di ogni ordine e grado nel quadro degli obiettivi di educazione e formazione dell'infanzia e della gioventù;
b) collaborare con le amministrazioni interessate all'ordinamento delle scuole all'estero;
c) promuovere la diffusione delle tematiche attinenti alla formazione ed ai rapporti tra scuola e mondo dell'arte, della cultura e della scienza mediante congressi, mostre, esposizioni, incoraggiamenti, aiuti e premi per pubblicazioni, studi e ricerche;
d) esercitare le funzioni amministrative e di vigilanza previste dal presente testo unico in ordine alle scuole non statali di ogni ordine e grado, ai corsi di preparazione agli esami, alle scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-606