Art. 600 · Competenze in materia di quiescenza
Capo II

Art. 600

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Competenze in materia di quiescenza

In vigore dal 3 giu 1994
1. La ripartizione delle competenze tra gli uffici centrali e periferici in materia di trattamento di quiescenza, di riscatto, di riunione e ricongiunzione di periodi e servizi utili in quiescenza, nonché in materia di trattamento di previdenza, è stabilita con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-600