Capo II
Art. 60
87 / 679Istituzione degli istituti professionali
In vigore dal 21 nov 1994
1. Gli istituti professionali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, acquisita l'indicazione vincolante dell'ordine di priorità della regione competente.
2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato per la istituzione e il funzionamento degli istituti e gli oneri assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati. Lo stesso decreto può inoltre istituire, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario, un convitto annesso all'istituto professionale e determinarne le norme sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione.
3. Il decreto istitutivo determina altresì la finalità degli istituti, la durata dell'insegnamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati.
Le successive modificazioni all'ordinamento didattico dei singoli istituti, che non comportino maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-60