Titolo IV›Capo I
Art. 592
492 / 679Permessi sindacali
In vigore dal 6 apr 1995
1. Fino alla definizione degli accordi di cui al comma 11, dell', si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 262.
2. Fino alla medesima data, al personale che usufruisce di permessi annuali retribuiti si applicano in materia di trattamento economico le disposizioni contenute nell'.
3. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso. È vietato il cumulo dei permessi sindacali giornalieri ed orari.
Note all'articolo
- Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6,comma 8) che "per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,[. . .] cessano di avere efficacia gli articoli 590, comma 2, 591 e 592 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-592