Art. 587 · Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro
Titolo III

Art. 587

457 / 679

Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro

In vigore dal 3 giu 1994
1. Le disposizioni di cui all' della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 2. Il comma 1 si applica soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali di cui al precedente .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-587