Art. 583 · Norma comune alle supplenze temporanee ed a quelle annuali
Titolo III

Art. 583

453 / 679

Norma comune alle supplenze temporanee ed a quelle annuali

In vigore dal 3 giu 1994
1. La nomina conferita al personale supplente annuale e temporaneo, che, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedito ad assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non anche ai fini economici, nei limiti della durata della nomina stessa. 2. Ai fini del pagamento delle supplenze annuali e temporanee si applicano le disposizioni di cui all', commi 9, 10, 11 e 12.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-583