Capo IV
Art. 576
268 / 679Procedimento disciplinare
In vigore dal 5 lug 2024
1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall', si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. La censura è inflitta dal provveditore agli studi.
3. Il procedimento per l'irrogazione della censura è quello previsto dall' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Il preside o il direttore didattico è competente a compiere gli accertamenti preliminari del caso e, ove è necessario, rimette gli atti al provveditore agli studi.
5. Il provveditore agli studi, che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare, svolge gli opportuni accertamenti preliminari e contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni.
6. Il provveditore agli studi, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato. Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura provvede all' irrogazione della sanzione. Negli altri casi, sempre che non ritenga necessarie ulteriori indagini, trasmette gli atti alla commissione di disciplina, di cui all', entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni. Qualora, infine, ritenga necessarie ulteriori indagini, nomina, entro lo stesso termine, un funzionario istruttore scegliendolo tra impiegati aventi qualifica superiore a quella dell'incolpato.
7. Il provveditore agli studi provvede, in via definitiva, con decreto motivato, a dichiarare prosciolto da ogni addebito l'impiegato o ad infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui agli del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in conformità della deliberazione della commissione di disciplina provinciale, salvo che egli ritenga di disporre in modo più favorevole all'impiegato.
8. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio alla qualifica funzionale superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari, di cui all', superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-576