Sez. IV
Art. 571
566 / 679Orario di servizio
In vigore dal 5 lug 2024
1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orario di servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è determinato in 36 ore settimanali.
2. Tale orario può essere articolato anche con criteri di flessibilità, con turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze di servizio e delle necessità degli utenti.
3. L'articolazione dell'orario è disposta sulla base delle norme stabilite nella contrattazione.
4. Il consiglio d'istituto stabilisce i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio, che devono essere continuativi, salvo quanto previsto dal comma 2, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto conto, anche, di tutte le attività parascolastiche ed interscolastiche comprese nei programmi compilati in attuazione dell', comma 2, lettera e).
Note all'articolo
- Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-571