Sez. II
Art. 567
74 / 679Trasferimento d'ufficio
In vigore dal 5 lug 2024
1. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per soppressione di posto, nella tabella di valutazione dei titoli è previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e, subordinatamente, nella sede.
2. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità è disciplinato dall', comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dai contratti collettivi in materia di mobilità.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-567