Capo II
Art. 56
83 / 679Istituzione delle scuole medie
In vigore dal 3 giu 1994
1. Le scuole medie sono istituite con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi.
3. Possono funzionare classi collaterali, nonché corsi e classi distaccati in frazioni dello stesso comune o in comuni viciniori.
4. Nelle località nelle quali, per ragioni topografiche e per mancanza di idonee comunicazioni, non possano funzionare corsi o classi distaccati, nè possa organizzarsi il trasporto gratuito degli alunni, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con quello degli interni e con quello del tesoro, promuove iniziative atte a consentire il compimento dell'istruzione media obbligatoria, sulla base degli insegnamenti previsti dal presente testo unico, semprechè vi siano almeno quindici obbligati che abbiano conseguito la licenza elementare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-56