Art. 548 · Organici
Titolo II

Art. 548

Abrogato391 / 679

Organici

In vigore dal 5 lug 2024
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 GIUGNO 2009, N. 119

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-548