Titolo II
Art. 548
Abrogato391 / 679Organici
In vigore dal 5 lug 2024
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 GIUGNO 2009, N. 119
Note all'articolo
- Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-548