Art. 538 · P r o c e d u r e
Sez. IV

Art. 538

563 / 679

P r o c e d u r e

In vigore dal 3 giu 1994
1. L'applicazione delle sanzioni previste dall' è disposta, previa contestazione degli addebiti, con facoltà del docente non di ruolo di presentare le sue controdeduzioni entro il termine massimo di dieci giorni che può essere ridotto a due per le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'. 2. Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all' interessato. 3. Qualora la gravità dei fatti lo esiga, l'autorità scolastica può sospendere cautelarmente dal servizio, a tempo indeterminato, il docente non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti. La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione. L' autorità scolastica dispone la corresponsione degli assegni alimentari, entro i limiti della durata della nomina. 4. Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione. 5. Se, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della nomina.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-538